Contributi Regionali per eliminare le Barriere Architettoniche
Regione Lombardia eroga contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno della propria abitazione di residenza a soggetti privati che ne fanno richiesta al proprio comune.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
La legge n° 13 stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro, è aumentato del 25% per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi al di sopra di 12.911,42 euro.
La tabella sottoriportata presenta alcuni esempi:
Spesa Contributo
€ 2.582,28 € 2.582,28
€ 5.164,57 € 3.227,86
€ 7.746,85 € 3.873,42
€ 10.329,13 € 4.518,99
€ 15.493,70 € 5.293,68
TIPOLOGIA DI RICHIESTE FINANZIABILI
Sono finanziabili le richieste strettamente connesse al tipo di “svantaggio” comprovato da apposita certificazione medica.
Non sono finanziabili le richieste di “migliorie” per gli adeguamenti a norma, ma solo gli adeguamenti necessari per il superamento delle barriere architettoniche.
Inoltre, non possono essere finanziate le richieste di ampliamento che comportano aumento di volumetria e gli interventi di manutenzione.
E’ possibile richiedere un contributo per opere interne all’alloggio e un contributo per opere esterne e per il posizionamento di meccanismi di sollevamento, presentando due domande; in caso di opere funzionalmente connesse tra loro, dovrà essere presentata un’unica domanda.
Per opere funzionalmente connesse s’ intende una pluralità d’ interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (ad es. adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell’edificio e adeguamento dell’ascensore).
TIPOLOGIE DI EDIFICI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO
Edifici esistenti alla data dell’11 agosto 1989 (si considerano esistenti gli immobili con concessione edilizia), relativamente a tutti gli interventi di superamento e abbattimento delle Barriere Architettoniche
Edifici esistenti dopo l’11 agosto 1989, a condizione che ci sia il provvedimento di agibilità, relativamente alle sole opere di adattabilità
Immobili destinati a Centri o istituti residenziali pubblici e privati per l’assistenza ai disabili esistenti alla data dell’11 agosto 1989
Parti comuni dei condomini privati e a partecipazione mista pubblico/privata.
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità (o chi ne esercita la cura, tutela o potestà) che hanno la residenza nell’immobile per il quale richiedono il contributo o l’abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili.
CHI PUO’ ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Il soggetto diversamente abile qualora provveda a proprie spese;
altro soggetto che deve, in tal caso, sottoscrivere la domanda unitamente al diversamente abile (es: il condominio o il proprietario dell’immobile ove risiede il diversamente abile).
QUANDO E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Entro il 1° marzo di ogni anno presso il Comune di residenza , dal soggetto diversamente abile o da chi ne esercita la tutela o potestà, corredata dalla firma del proprietario dell’immobile.
I Comuni raccolgono le domande pervenute, ne verificano l’ammissibilità al contributo e le trasmettono agli uffici della Regione per farle rientrare nella dotazione finanziaria dei contributi relativi a quell’anno.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 9 gennaio 1989 n. 13 – Legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6
Antonello Sferruzza
Ultimi post di Antonello Sferruzza (vedi tutti)
- Edilizia libera: finalmente ecco la lista degli interventi che puoi realizzare senza alcun permesso comunale. - Settembre 11, 2018
- Recupero dei vani e dei piani seminterrati ai fini abitativi e non…. - Aprile 24, 2017
- Diagnosi energetica detraibile al 65% - Ottobre 11, 2014