L. 104/92: Permessi retribuiti anche se il parente è assistito da una badante o da un altro familiare

 

Con sentenza n.27323 del 22.12.2014 la Corte di Cassazione, in materia di permessi retribuiti ai sensi della L.104/92, richiamando la sentenza n. 13481/2004, ha ribadito che “la presenza in famiglia di altra persona che sia tenuta o che possa provvedere all’assistenza del parente non escluda di per sé il diritto ai tre permessi mensili retribuiti, non potendo in tal modo frustrarsi lo scopo perseguito dalla legge ed essendo presumibile che, essendo il lavoratore impegnato con il lavoro, all’assistenza del parente provveda altra persona, mentre è senz’altro ragionevole che quest’ultima possa fruire di alcuni giorni di libertà, in coincidenza con la fruizione dei tre giorni di permessi del lavoratore (cfr. analogamente per i permessi, previsti nello tesso art. 33 cit., dei genitori di portatori di handicap Cass. 16-5-2003 n. 7701, Cass. 27-9-2012 n. 16460)“.

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte riguardava, nella specie, una vigilessa, figlia unica di genitori anziani, che vivono a 350 km di distanza. Con l’aggravarsi delle condizioni di salute del padre, in particolare, di fatto era rimasta solo la colf a garantire una assistenza parziale alla madre e il Comune presso cui era in servizio la vigilessa, aveva negato alla medesima i 3 permessi mensili retribuiti.

Con la sopra citata sentenza, quindi, la Corte di Cassazione, respingendo le doglianze del Comune, stabilisce che i permessi retribuiti in favore del lavoratore sono compatibili con l’assistenza da parte di una badante a tempo pieno o di un altro familiare, precisando altresì che il requisito della “continuità” deve essere interpretato in senso elastico e rispondende alla ratio della norma, “essendo evidente che, in ragione del lavoro espletato dal lavoratore ed in funzione della assistenza al parente, ben può esservi una continuità non giornaliera (ad esempio settimanale) meritevole di tutela” a prescindere dalle distanze.