Dal 2017 nuovo obbligo di invio telematico liquidazioni periodiche IVA ed elenco clienti/fornitori (“spesometro”) trimestrale
Il decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2017 prevede la trasformazione dell’obbligo di trasmissione dei dati sulle fatture attive e passive da annuale a trimestrale e l’introduzione di una comunicazione, sempre trimestrale, dei dati contabili riepilogativi alle operazioni di liquidazione periodica dell’imposta.
Più precisamente, il decreto prevede che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre del 2017, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, ciascun soggetto passivo IVA dovrà trasmettere telematicamente:
a) i dati di tutte le fatture emesse nonché di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, ivi incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;
b) una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1 bis del D.P.R. n. 100 del 1998 nonché degli articoli 73, primo comma lettera e), e 74, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
I dati che dovranno essere trasmessi per ogni operazione sono: i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta e la tipologia dell’operazione.
La disposizione non sembra contenere né limiti oggettivi, né soggettivi; dovrebbero quindi essere interessate tutte le operazioni IVA svolte da soggetti che operano nel B2B, a prescindere dagli importi, ovvero dalla tipologia giuridica del soggetto, fatti salvi i soggetti rientranti nel regime dei “minimi”, che sono comunque esclusi.
La trasmissione dovrebbe avvenire secondo le modalità applicative previste da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Limitatamente alla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e unicamente per la prima ricorrenza dell’adempimento, la comunicazione dovrà essere inviata con riferimento a tutto il primo semestre dell’anno 2017 entro il 25 luglio 2017.
Il primo invio delle liquidazioni IVA, relativo ai dati del primo trimestre 2017, dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2017.
La stessa operazione si ripeterà per i trimestri successivi, con comunicazioni dei dati entro il 16 settembre (per il secondo trimestre), 30 novembre (per il terzo trimestre) e per il 28 febbraio (per il quarto trimestre), come schematizzato nella tabella seguente.
Termini invio telematico liquidazioni IVA – contribuenti mensili
Periodo di riferimento |
Versamento IVA |
Invio telematico dati IVA |
Gennaio |
16 febbraio 2017 |
31 maggio 2017 |
Febbraio |
16 marzo 2017 |
31 maggio 2017 |
Marzo |
17 aprile 2017 |
31 maggio 2017 |
Aprile |
16 maggio 2017 |
16 settembre 2017 |
Maggio |
16 giugno 2017 |
16 settembre 2017 |
Giugno |
17 luglio 2017 |
16 settembre 2017 |
Luglio |
22 agosto 2017 |
30 novembre 2017 |
Agosto |
18 settembre 2017 |
30 novembre 2017 |
Settembre |
16 ottobre 2017 |
30 novembre 2017 |
Ottobre |
16 novembre 2017 |
28 febbraio 2018 |
Novembre |
18 dicembre 2017 |
28 febbraio 2018 |
Dicembre |
16 gennaio 2018 |
28 febbraio 2018 |
Termini invio telematico liquidazioni IVA – contribuenti trimestrali
Periodo di riferimento |
Versamento IVA |
Invio telematico dati IVA |
I trimestre |
16 maggio 2017 |
31 maggio 2017 |
II trimestre |
22 agosto 2017 |
16 settembre 2017 |
III trimestre |
16 novembre 2017 |
30 novembre 2017 |
IV trimestre |
16 marzo 2018 |
28 febbraio 2018 |
Termini invio telematico Elenco clienti/fornitori (“spesometro”) trimestrale
Periodo di riferimento |
Invio telematico dati IVA |
I trimestre |
25 luglio 2017 (a regime 31 maggio) |
II trimestre |
25 luglio 2017 (a regime 16 settembre) |
III trimestre |
30 novembre 2017 |
IV trimestre |
28 febbraio 2018 |
Federico Guerriero
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