Il giornale di Olgiate Parla del CENTRO PROFESSIONISTI
La stampa parla di NOI.
Oggi sul giornale di Olgiate è stato pubblicato un articolo, intitolato “un pool di Professionisti contro la Crisi.
La stampa parla di NOI.
Oggi sul giornale di Olgiate è stato pubblicato un articolo, intitolato “un pool di Professionisti contro la Crisi.
La Asl chiederebbe immediatamente documentazione relativa all’avvenuta formazione-informazione-addestramento del lavoratore infortunato, la procedura di lavoro e istruzione operativa scritta relativa all’attività oggetto dell’infortunio, e la prova che la stessa sia stata comunicata e spiegata all’infortunato, la copia del documento di valutazione dei rischi aggiornato, l’organigramma aziendale ed eventuali deleghe di funzione, le dichiarazioni di conformità delle attrezzature oggetto dell’infortunio, nonché il manuale d’uso dello stesso, il registro delle manutenzioni, la documentazione sull’uso dei dpi, ecc.
Inoltre vale quanto segue.
L’obbligo assicurativo del datore di lavoro
I datori di lavoro sono obbligati a stipulare polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tutti i lavoratori dipendenti che rientrano nelle condizioni previste all’art. 1 del D.P.R. 1124/65.
Dal 16/03/2000 l’obbligo assicurativo è esteso anche ai collaboratori coordinati e continuativi, ai dirigenti e agli sportivi professionisti.
La gestione di queste polizze assicurative è affidata all’INAIL (istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro).
L’assicurazione ha la funzione di garantire ai lavoratori dipendenti, in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, la necessaria tutela fisica, giuridica, sanitaria ed economica.
La denuncia in caso di infortunio
La denuncia di infortunio è l’obbligo al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’INAIL esclusivamente in via telematica.
Sede INAIL competente
Secondo la circolare INAIL n. 54 del 24 agosto 2004, la sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.
Gli obblighi del datore di lavoro
– Al verificarsi dall’infortunio l’istituto assicuratore (INAIL) provvede ai servizi per la prestazione dei soccorsi di urgenza a mezzo di propri ambulatori o anche mediante accordi con enti o sanitari locali.
– Qualora l’Istituto non possa provvedere, provvede il datore di lavoro con propri mezzi e l’istituto stesso gli rimborsa la spesa che avrebbe sostenuto se avesse direttamente prestato i soccorsi di urgenza.
– Il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a provvedere al trasporto dell’infortunato, rimanendo a suo carico le relative spese.
– Il datore di lavoro ha l’obbligo di tenere esposto in luogo e in modo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall’Istituto assicuratore.
– Per gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti o assimilati, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.
– Il datore di lavoro, al quale l’INAIL faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione.
– Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.
– In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge.
– Per gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, deve provvedere all’inoltro il titolare o uno dei titolari dell’azienda artigiana.
– Nei casi di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell’azienda artigiana, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di uno dei predetti soggetti o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
– Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro . Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di tale lavoratore o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
– Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Obbligo del lavoratore
Secondo l’art. 52, d.p.r. n. 1124/1965:
– l’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell’articolo successivo, non è corrisposta l’indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio;
– la denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.
Buone notizie per chi deve ristrutturare casa, o riqualificarla con interventi a risparmio energetico quali sostituzione serramenti, isolamento a cappotto, cambio caldaia, pannelli solari termici, ecc.
Il Governo ha infatti prorogato la scadenza delle detrazioni fiscali 50% per le ristrutturazioni e del 65% per le riqualificazioni energetiche degli edifici anche a tutto il 2014, prevedendo poi un leggero calo delle aliquote per il 2015, per poi andare a regime al 36% dal 2016 in poi.
E’ la prima volta che le detrazioni fiscali in materia vengono prorogate con un termine così lontano (solitamente venivano prorogate di 6 o 12 mesi); decisione coraggiosa ma necessaria al Paese, in quanto consente una programmazione a medio termine sia per i privati cittadini che vogliono investire sui loro immobili sia per gli addetti ai lavori che beneficeranno certamente del nuovo impulso.
Ristrutturazioni
Chi deve ristrutturare casa, può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014. La detrazione Irpef passa poi al 40% per l’anno 2015, per poi tornare a regime al 36% dal 2016 in poi.
Inoltre, il decreto legge 63 del 4 giugno 2013 prima, e la legge di stabilità per il 2014 poi, hanno riconosciuto una detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute, fino al 31 dicembre 2014, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Infine per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
Riqualificazione energetica
Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2014, spetta una detrazione del 65%. Percentuale che passerà al 50%, per i pagamenti effettuati nell’anno 2015.
Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.
La detrazione spetta per le spese sostenute dal contribuente per:
– interventi integrali di riqualificazione energetica di edifici esistenti (detrazione fino a 100.000 euro), fatto salvo il rispetto dei requisiti imposti dalla normativa vigente;
– interventi su edifici esistenti riguardanti pareti, coperture, pavimenti, finestre comprensive di infissi (fatto salvo il rispetto dei requisiti imposti dalla normativa vigente) fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
– l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione fino a 60.000 euro);
– interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro;
– interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.
La Biblioteca Comunale di Lurate Caccivio in collaborazione con Centro Professionisti ha organizzato “informaTi”, quattro serate (a cadenza settimanale) in cui professionisti altamente specializzati affronteranno temi di notevole interesse fornendo consigli pratici per essere informati e formati.
Le prime quattro serate, dal 11 febbraio al 4 marzo, affronteranno i seguenti argomenti:
dai un’occhiata alle possibilità che può darti la visuale aerea!
Per maggiori informazioni, visita il sito di Fly Film