Un coordinatore non può esercitare se non ha frequentato almeno 40 ore di aggiornamento nel quinquennio, finché non abbia completato il monte ore mancante. Eventuali frequenze superiori alle 40 ore nei 5 anni non sono credito formativo per il futuro.
La scadenza del 15 maggio 2013 è passata e si sono susseguiti quesiti, risposte, a volte anche polemiche; ad esempio sulla validità dell’aggiornamento effettuato in ritardo rispetto alla scadenza del 15 maggio o sulla possibilità di computare ore di aggiornamento in più rispetto alle 40 previste nel quinquennio successivo.
Anche il Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI) era intervenuto sul tema con la Circolare n. 210 del 3 maggio 2013 “ Decreto legislativo n.81/2008 – TU sulla sicurezza dei lavoratori – formazione ed aggiornamento per il coordinatore per la sicurezza dei lavori – problematiche e iniziative del CNI“. Circolare che sottolineava che un coordinatore senza il prescritto aggiornamento entro la data del 15 maggio 2013, non era abilitato a ricoprire il suo ruolo questo fino a quando non avesse espletato gli aggiornamenti previsti. Si poneva inoltre il dubbio che il mancato aggiornamento nei tempi previsti potesse annullare la formazione acquisita, con la conseguenza di dover seguire, al termine dei 5 anni, non il corso da 40 ma da 120 ore.
L’interpello n. 17/2013 della Commissione per gli interpelli, con risposta del 19 dicembre2013 all’istanza inviata dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) fuga vari dubbi accumulati in questi mesi in merito ai corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall’art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
Con istanza di interpello il CNAPPC chiedeva il parere della Commissione in merito ai seguenti quesiti:
– “il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale, da parte dei coordinatori, comporti di dover sostenere nuovamente il corso di 40 ore di aggiornamento o, diversamente, obblighi a dover nuovamente frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore;
– un numero di ore di aggiornamento superiore a 40 ore possa valere per le annualità successive”.
Al riguardo la Commissione premette che l’articolo 98, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 prevede per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori la partecipazione ai corsi di aggiornamento secondo le modalità indicate nell’allegato XIV.
In particolare l’aggiornamento “deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell’arco del quinquennio”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni:
– “l’accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 nella parte in cui reca disposizioni sulla formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito RSPP, e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito ASPP, stabilisce che ‘l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria operatività’. Di conseguenza, il mancato aggiornamento comporta l’impossibilità, da parte del RSPP o dell’ASPP, di poter esercitare i propri compiti fintanto che non completi l’aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso”.
Ciò premesso – continua l’interpello – la Commissione ritiene che “quanto disciplinato per la figura del RSPP e dell’ASPP trovi applicazione anche nel caso dei coordinatori i quali devono provvedere all’aggiornamento secondo quanto previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008”.
E dunque “coloro che non abbiano effettuato l’aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l’attività di coordinatore, ai sensi dell’art. 98 del decreto in parola, fin quando non avrà completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante”.
E riguardo al secondo quesito la Commissione ritiene che “la partecipazione del coordinatore ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 non costituisca credito formativo per gli anni successivi; ciò in quanto l’allegato XIV individua, unicamente, i contenuti minimi di tale percorso”.