Voluntary Discosure – rientro capitali entro il 30 settembre 2015

Voluntary-Disclosure

Domande frequenti in merito alla Voluntary Disclosure.

Domanda: che cos’è la voluntary disclosure?
La Voluntary Disclosure è una procedura tramite la quale il contribuente in possesso di beni o capitali all’estero non dichiarati al Fisco italiano, procede ad una “autodenuncia” all’Agenzia delle Entrate al fine regolarizzare la propria posizione.
Domanda: perchè è importante procedere alla regolarizzazione dei patrimoni all’estero?
A seguito dei recenti accordi stipulati, tra gli altri, anche con la Confederazione Elvetica in materia di scambio di informazioni, si tratta effettivamente dell’ultima occasione per il cittadino che voglia regolarizzare la propria posizione con il fisco italiano. In particolare, tali accordi consentono all’Agenzia delle Entrate di richiedere agli istituti finanziari esteri informazioni relative ai contribuenti italiani che si sospetta detengano attività non dichiarate. Di fatto, nel caso della vicina Confederazione, è stata sancita la fine del segreto bancario, con le prevedibili conseguenze.

Domanda: quali benefici sono previsti per chi decida di aderire alla voluntary disclosure?
La legge sulla Voluntary Disclosure prevede una consistente riduzione delle sanzioni pecuniarie e una tutela pressoché totale rispetto alle sanzioni penali . Ciò premesso, a differenza delle precedenti normative inerenti il rimpatrio dei capitali, le imposte relative ai periodi ancora accertabili dovranno essere integralmente versate.

Domanda: quali sono i costi?
Il costo della disclosure è estremamente variabile in funzione delle annualità e delle modalità di costituzione del patrimonio, oltre che, ovviamente, del relativo ammontare. Ad esempio, se le attività finanziarie non sono state incrementate successivamente al 2009, in generale, la regolarizzazione ha un costo complessivo inferiore al 10% del patrimonio. Tale percentuale comprende le sanzioni inerenti l’omissione degli adempimenti in materia di monitoraggio, nonché le imposte patrimoniali e le imposte sui redditi generati dalle attività finanziarie, relative sanzioni ed interessi. In altri casi il costo raggiunge, e a volte supera, l’80-90% del patrimonio. Ciò può accadere qualora siano rilevabili incrementi in periodi recenti. Per tali annualità, ancora soggette al potere di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere calcolate anche le imposte dirette (esempio IRPEF) sui redditi non dichiarati che hanno alimentato l’incremento delle attività finanziarie. Il conto totale può risultare oneroso, occorre tuttavia precisare che in caso di accertamento la somma di imposte, sanzioni ed interessi può raggiungere, in casi limite, il 450% del capitale.

Domanda: qual è la procedura?
Si parte dall’analisi delle posizioni patrimoniali estere, in particolare l’anno in cui queste attività si sono formate o sono state trasferite e la ricostruzione dell’evoluzione dei fondi esteri.
A seguito di tale analisi sarà possibile definire il costo delle imposte da pagare e valutare la presenza di cause ostative o di aspetti penalmente rilevanti.
Successivamente il professionista incaricato dovrà presentare l’istanza all’Agenzia delle Entrate una richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, che dovrà essere corredata da una relazione illustrativa relativa alle modalità e tempi di formazione del patrimonio e relativa movimentazione nonché dalla documentazione a fondamento di quanto riportato nella relazione e che permetterà all’Agenzia delle Entrate di ricostruire con precisione la consistenza dei capitali esteri.
L’Agenzia emetterà quindi un avviso di accertamento con indicazione dell’ammontare del versamento da eseguire per la regolarizzazione.
Risulta evidente l’importanza di affidarsi ad un professionista competente in grado di operare una scrupolosa ricostruzione dei rapporti giuridici (evidenziando i rapporti di conto corrente, degli investimenti finanziari, delle polizze estere e delle cedole maturate, ecc…) e una corretta classificazione tributaria dei proventi da regolarizzare (al fine di ricostruire i redditi nel corso del tempo generati e determinare le imposte dovute e le sanzioni ridotte), di quantificare precisamente i costi e valutare eventuali implicazioni dirette ed indirette, nonché di rapportarsi con l’Agenzia delle Entrate, in particolare qualora si rendesse necessario l’espletamento di eventuali contradditori.

Domanda. Perché se la voluntary disclosure è così inevitabile le domande presentate nei primi cinque mesi sono meno di 2 mila?
Al momento vi sono aspetti tecnici e procedimentali che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito. Mi riferisco, ad esempio, a taluni aspetti correlati alle sanzioni penali che occorre valutare con particolare attenzione prima di dare inizio alla procedura. Sono comunque numerose le istanze in corso di elaborazione che, probabilmente, verranno presentate immediatamente prima della scadenza del 30 settembre.

Biblioteca di Lurate Caccivio – serate “informaTi”

informaTi

Centro professionisti con il patrocinio del comune di Lurate Caccivio organizza 4 serate di informazione e formazione su temi di notevole interesse.

Lunedì 08 giugno 2015 – ore 20:30 – 22:00 – geom. Matteo De Martini
LA SICUREZZA IN CASA, NEI NEGOZI E NEGLI UFFICI
Consigli per evitare infortuni domestici e cosa fare per essere a norma negli uffici e negozi

 
Lunedì 15 giugno 2015 – ore 20:30 – 22:00 – dott. Federico Guerriero
I CAPITALI ALL’ESTERO ANCHE DEI FRONTALIERI ED EX-FRONTALIERI
Come funziona, cosa fare, a chi rivolgersi, ambiti di applicazione

SEGUIRA’ RINFRESCO

 

Lunedì 22 giugno 2015 – ore 20:30 – 22:00 – avv. Tatiana Guarisco
LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO BREVE
Come funziona, cosa fare, a chi rivolgersi, ambiti di applicazione

 

Lunedì 29 giugno 2015 – ore 20:30 – 22:00 – Notaio dott. Alberto Colombo
LA TASSAZIONE E I COSTI DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
Quanto costa acquistare un’immobile, il rent to buy, l’atto con riscatto, prima casa, seconda casa, immobili strumentali

 

PER INFORMAZIONI:

Centro Professionisti
Parco Commerciale Centervill
via Monte Rosa, 6 – Villa Guardia (CO)
tel. 031.480287 – www.centropro.it
 
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Gelosia ossessiva e maltrattamenti in famiglia. Rilevanza penale ex art.572 c.p.

avvocatiCon sentenza n. 20126/2015 la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento consolidato dello stesso Giudice di legittimità, alla stregua del quale “il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato non soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce o privazioni, ma anche dagli atti di vessazione psicologica che si risolvano in una vera e propria, durevole, sofferenza morale“.

La Corte, in particolare, nel caso specifico ha precisato che “l’assillare costantemente la congiunta con continui comportamenti ossessivi e maniacali, ispirati da una gelosia morbosa, e tali da provocare in modo diretto importanti limitazioni e condizionamenti nella vita quotidiana e nelle scelte lavorative nonché un intollerabile stato d’ansia -quali […] l’insistente contestazione di tradimenti inesistenti, la ricerca incessante di tracce di relazioni extra-coniugali con ispezione costante del telefono della donna per verificarne le comunicazioni, la verifica degli orari di rientro a casa ed il controllo degli spostamenti, i ripetuti insulti con uso di parole scurrili facenti esplicito riferimento alla ipotizzata infedeltà […], i più volte prospettati dubbi circa l’effettiva paternità della loro figlia con conseguenti reiterate richieste di test diagnostici per la verifica del DNA, nonché le pressioni affinché la persona offesa abbandonasse il mestiere di assistente di volo ritenuto dal D.G. non adatto a “donne per bene”- certamente sostanzi la situazione di abituale vessazione psicologica sanzionata dalla fattispecie incriminatrice dell’art.572 cod. pen., in quanto espressione di un evidente spirito di prevaricazione e fonte di un’intensa e perdurante sofferenza morale“.

Anche la gelosia morbosa, pertanto, può costituire maltrattamento in famiglia e può avere rilevanza penale qualora sia manifestata con comportamenti ossessivi, atteggiamenti e pressioni maniacali, tali da determinare nella vittima uno stato di forte ansia e vessazione psicologica.

 

 

Clausole vessatorie e doppia firma: per la validità delle clausole onerose non è sufficiente un generico richiamo a tutte le clausole del contratto

imageCon ordinanza del 30.10.2014 il Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che “un’approvazione di tutte le clausole del contratto, comprese anche quelle non vessatorie, integra un riferimento generico che priva l’approvazione della specificità e della separatezza richiesta dall’art. 1341 c.c., rendendo difficoltosa la selezione e la conoscenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate“.

La doppia sottoscrizione deve, quindi, riferirsi a clausole vessatorie ben individuate ed identificate, non essendo sufficiente per la validità delle stesse un generico richiamo, seppur attraverso una numerazione progressiva, a tutte le clausole del contratto.

Ciò perchè la ratio dell’art.1341 c.c. è quella di richiamare l’attenzione del contraente sul significato delle clausole per il medesimo onerose in modo che egli scelga consapevolmente di approvare dette clausole mediante apposita sottoscrizione.

I 90 giorni per la notifica della sanzione amministrativa decorrono dal giorno dell’infrazione

MoleskinehCon sentenza n.13347 del 20.11.2014, il Giudice di Pace di Milano ha sancito che i 90 giorni previsti dall’art.201 del Codice della Strada per la notifica del verbale attestante l’infrazione decorrono dalla data dell’infrazione stessa e non già dalla data dell’accertamento da parte dell’operatore.

E’, in particolare, sufficiente che il notificante consegni il verbale all’Ufficio Postale che ne dovrà poi curare la notifica. Quest’ultima sarà, quindi, valida, anche se perverrà al destinatario oltre i 90 giorni previsti dalla legge (purchè entro tale termine il plico sia stato meramente “consegnato” all’Ufficio Postale).

Ciò che conta, quindi, è che la “consegna” avvenga entro 90 giorni da quello in cui l’infrazione contestata è avvenuta, a nulla rilevando il forte carico di lavoro e l’alto numero di infrazioni che impedirebbero la notifica tempestiva.

Nella sopra citata sentenza, infatti, relativa peraltro ad una multa per eccesso di velocità sul cavalcavia del Ghisallo a Milano notificata dalla Polizia Locale di Milano quasi 4 mesi dopo l’infrazione, il giudice invita i Comuni ad adeguarsi al «progresso telematico e di ricerca dei dati», senza che essi «possano accampare una pluralità di impegni di cui risulterebbero oberati».