Equitalia controlla non solo il tuo conto corrente ma anche quelli a te collegati .

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Anagrafe dei rapporti finanziari: l’agente della riscossione può accedere anche alle informazioni dei conti correnti non direttamente intestati al contribuente.

Abbiamo spesso parlato dell’Anagrafe dei conti correnti [1]: la banca dati in uso all’Agenzia delle Entrate e ad Equitalia, alimentata dalle informazioni in tempo reale fornite da banche e poste, con l’intera mappatura dei conti correnti degli italiani: rapporti, saldi, prelievi e versamenti, ma anche deposito titoli, cassette di sicurezza, carte di credito e di debito. Insomma, grazie a questo maxi cervellone – che altro non è che una sezione dell’Anagrafe tributaria – il fisco è in grado di sapere tutto ciò che passa sui conti correnti degli italiani. Anche Equitalia può accedere all’Anagrafe dei conti ma a due condizioni: – l’accesso deve essere autorizzato dal direttore generale dell’Agente della riscossione; – l’accesso deve essere effettuato da un dipendente di Equitalia individuato in modo selettivo dall’Agente stesso della riscossione, in base a valutazioni di competenza e professionalità tra quelli che già utilizzano la procedura a.r.c.o. per l’accesso all’anagrafe tributaria ed il cui rapporto di lavoro con Equitalia duri da almeno due anni [2]. Dunque, una verifica assai utile per chi, per esempio, è stato oggetto di un pignoramento del conto corrente da parte di Equitalia – attività che, per ovvie considerazioni, ha presupposto una “sbirciatina” nell’Anagrafe dei conti – è quella di accertarsi se, nel caso di specie, l’ispezione da parte del dipendente di Equitalia è avvenuta nel rispetto dei due predetti presupposti. Diversamente potrebbe essere illegittimo l’intero pignoramento.

Ciò che, però, in molti ignorano è che l’Anagrafe dei conti (o anche detta Anagrafe dei rapporti finanziari) non controlla solo i rapporti direttamente intestati ai contribuenti, ma anche quei rapporti su cui questi ultimi abbiano facoltà di operare in virtù di uno specifico tipo di collegamento con il soggetto intestatario del rapporto (si pensi, per esempio, ai rapporti tra moglie e marito; nipote e zia anziana; socio e società, ecc.). Vale allora la pena, tanto per chiarire questo aspetto oscuro, verificare in quali ipotesi Equitalia possa controllare i conti non direttamente intestati al contribuente/debitore. Si parla, comunque, di situazioni in cui vi è sempre una cointestazione del rapporto di conto corrente. Tali sono i casi di: – cointestazione a persona giuridica (per es. società) su cui il soggetto ha pieni poteri di firma: nel caso di presenza di un rapporto di rappresentanza di altri soggetti; – cointestazione al delegante: in caso di rilascio di deleghe, procure o autorizzazione ai mandati; – cointestazione col delegato: in caso di acquisizione di deleghe, procure o di mandati autorizzati; – cointestazione al garante: in caso di garanzie ricevute da terzi; – cointestazione col garantito: in caso di garanzie prestate in favore di terzi; – delegato occasionale: nelle ipotesi di soggetto che materialmente esegue l’operazione su conto o extra-conto; – in tutti gli altri casi di qualunque natura, anche di appartenenza a gruppi e anche al fine dell’attribuzione di particoli condizioni sui conti.

[1] Art. 35 co. 25 DL n. 223/2006.

[2] Art. 35 co. 26-bis DL n. 223/2006 e provv. Agenzia Entrate del 18.12.2006. –

 

Immigrati e banche, rapporto stretto: 9 su 10 hanno il conto corrente

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Cresce l’inclusione finanziaria degli immigrati e si fa sempre più evoluta: il 40% usa l’internet banking. I dati dell’osservatorio Abi- Cespi

Roma – 5 dicembre 2014 – La crisi economica non ha fermato il processo di inclusione finanziaria degli immigrati.

L’86% dei migranti adulti residenti in Italia è titolare di conto corrente, in significativa crescita rispetto al 61% del 2010. Raddoppiata dal 2010 la percentuale dei conti correnti con più di 5 anni, pari al 40% dei conti correnti intestati ai cittadini immigrati a fine 2013. Sempre più “evoluta” la relazione con la banca e innovativa la scelta dei canali: con una incidenza pari al 40% nel 2013, l’utilizzo dell’internet banking è raddoppiato dal 2010.

Sono questi i principali dati che emergono dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei migranti, presentato ieri alla giornata conclusiva del Forum CSR 2014 organizzato dall’Associazione bancaria italiana (ABI) sui temi della responsabilità sociale. L’Osservatorio è un progetto pluriennale nato dalla collaborazione fra l’ABI e il Ministero dell’Interno, e gestito dal Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI).

La bancarizzazione dei migranti…
Oltre 2,5 milioni il numero dei conti correnti presso banche e BancoPosta intestati a cittadini immigrati delle 21 nazionalità (pari all’88% dei migranti residenti in Italia) considerate nell’indagine dell’Osservatorio a dicembre 2013, cresciuto di circa il 40% dal 2010. A fine 2012 secondo l’ultima rilevazione disponibile, quasi nove cittadini immigrati su dieci sono titolari di conto corrente (l’86%).

Secondo il rapporto cresce anche la capacità da parte dei migranti di cogliere le potenzialità offerte da nuovi prodotti finanziari che, pur non essendo perfetti sostituti del conto corrente, consentono un’operatività ampia in tema di servizi di pagamento: sono oltre 1,1 milione le carte con Iban e le carte PostePay offerte da BancoPosta, limitatamente ai migranti non titolari di un conto corrente. A dicembre 2012 quindi, un cittadino immigrato senza conto corrente su tre è titolare di una di queste carte (32,4%) con un incremento significativo rispetto all’anno precedente quando l’incidenza era al 27,8%.

…per territorio e nazionalità
Nazionalità e luogo di insediamento sono le variabili che mostrano la maggiore correlazione con l’inclusione finanziaria e in modo particolare con il profilo finanziario del cittadino immigrato. Le comunità dall’America latina mostrano una familiarità con la banca più elevata rispetto alla media, seguiti dalle comunità di origine europea e africana.

Nel 2013, nel Nord Italia si registra la maggiore parte dei titolari di conto corrente (68%), dato che va letto coerentemente con la distribuzione della popolazione immigrata sul territorio italiano concentrata soprattutto nell’area settentrionale; il 25% dei bancarizzati al Centro, il 7% al Sud percentuale in crescita rispetto al 2010 (anche in relazione all’uso delle carte).

Il cliente evoluto…
Utilizza almeno sei prodotti bancari e ha una relazione “matura” con il sistema finanziario, in risposta a una pluralità di esigenze che vanno oltre la semplice custodia del risparmio e la concessione del credito, ma che riguardano anche i pagamenti e una gestione più attiva del proprio patrimonio. È il cliente “evoluto”, profilo più che raddoppiato in soli due anni, passando dal 9% del 2009 al 21% del 2011, legato ad una maggiore stabilità e al progredire del processo di integrazione anche finanziario. Guardando il dato all’interno dei soli titolari di un conto corrente, il peso del profilo evoluto diviene ancora più evidente, passando dal 16% del 2009 al 32% del 2011.

Mutuo annullabile se troppo gravoso, sentenza Cassazione.

Mutui

Le sentenze che stabiliscono quando gli interessi pagati sui mutui rappresentano usura e quindi possono essere annullati: ecco il calcolo errato e quello corretto.

Le rate di mutui, finanziamenti e leasing a volte raggiungono cifre proibitive ma nel caso in cui superino un certo limite, arrivando ad un tasso di interesse da usurai, è possibile ottenere l’annullamento. A chiarirlo è stata la sentenza storica della Corte di Cassazione, la n. 350/2013, la quale ha stabilito i seguenti principi:

i mutui con tassi da usura possono essere annullati per intero;
per calcolare il tasso di usura bisogna considerare tutte le somme addebitate dalla banca e non solo gli interessi pattuiti per contratto.

Calcolo tasso di usura
La soglia dei tassi ufficiali oltre i quali si parla di usura è stata stabilita con la Legge anti usura n.108 del 1996. La situazione di usura si verifica soprattutto nel caso in cui il mutuatario non riesca a pagare le rate entro i termini, così la banca applica delle penali precedentemente pattuite ma sproporzionate rispetto ai limiti del tasso usura.
Da sottolineare però che i tassi moratori pattuiti nel contratto non vanno sommati aritmeticamente con quelli degli interessi corrispettivi: se il tasso moratorio ha natura sostitutiva e non additiva rispetto a quello corrispettivo. In questo caso a dover essere confrontato con il tasso di usura è il tasso moratorio e non la somma del tasso di mora e quello corrispettivo.

Tale interpretazione trova conferma nelle recenti sentenze: 17 febbraio 2014 n. 1244 del Tribunale di Torino; 15 aprile 2014 e 18 aprile 2014, n. 5949 del Tribunale di Napoli II Sezione civile; 30 aprile 2014 del Tribunale di Verona Terza Sezione civile; ordinanza 16.09.2014 n° 41860 del Tribunale di Roma sez. IV civile.

Nullità del mutuo
Nel caso in cui l’intermediario finanziario o la banca applichino tassi che possono considerati usurai, il mutuo (o il finanziamento o il leasing) dovrà essere considerato nullo e pertanto il consumatore non dovrà pagare gli interessi e tutti quelli già pagati dovranno essere restituiti integralmente dalla banca. Conseguentemente anche eventuali procedure espropriative dovranno essere annullate.

 

Banche: in caso di usura, tutti gli altri interessi sono dovuti .

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Usura: la nullità della clausola che prevede interessi usurari non vuol dire anche nullità di qualsiasi clausola del contratto che prevede interessi anche non usurari.

Attenzione a fare i conti prima di iniziare una causa contro la banca per interessi usurari. Se, infatti, il tribunale dovesse ritenere che è stata superata la soglia dell’usura, ciò non implica che vi sarà restituita ogni tipo di somma pagata in precedenza a titolo di interessi, qualsiasi essi siano, e quindi anche quelli non usurari. Secondo infatti un chiarimento provenuto qualche giorno fa dal tribunale di Venezia [2],va interpretata in modo restrittivo la legge laddove stabilisce: “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Il senso corretto da attribuire a tale norma è di ritenere che l’eventuale accertamento dell’usurarietà degli interessi comporta sì la dichiarazione di nullità – e la conseguente caducazione – della relativa clausola che prevede interessi usurari (e ciò per il solo fatto della semplice pattuizione a prescindere da una loro applicazione in concreto); ma questo non vuol dire anche la nullità di ogni clausola relativa ad altri e diversi interessi, quali, ad esempio, gli interessi convenzionali, che non siano usurari. Pertanto, prima di intraprendere un giudizio, sarà opportuno valutarne la relativa convenienza al fine di verificare le somme alla cui restituzione, eventualmente, in caso di esito positivo del giudizio, si avrà diritto.

[1] Trib. Venezia sent. del 15.10.2014. [2] Art. 1815 cod. civ.

Diffidate da società e consulenti che promettono prea-nalisi gratuite e report non sostenuti da consulenze competenti una pre-analisi seria esige l’ esamina attenta e professionale di un consulente esperto in ingegneria finanziaria con un impegno che và dai 30 ai 40 minuti ……potrà mai esser GRATIS?

Rimaniamo a Vostra disposizione

MUTUO : se usuraio potete annullare il pagamento.

 

 

 

 

 

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Se il tasso d’interesse risulta essere usuraio la legge permette di non pagare più il mutuo, lo dice la Cassazione.

Oggi affronteremo un argomento che probabilmente è d’interesse a molte persone, ovvero il Mutuo della Casa. Forse non tutti sanno che la Corte di Cassazione ha decretato in base all’ordinanza del 9 gennaio 2013 la possibilità di poter cancellare integralmente i versamenti di un mutuo casa senza dover rinunciare all’immobile, ma non solo, perché questa direttiva vale anche per tutti i finanziamenti con un tasso d’interesse usuraio, vediamo dettagliatamente di che cosa si tratta.

Per ottenere l’annullamento dei pagamenti del mutuo sarà necessario calcolare il tasso usura e altri aggravi straordinari, qualora i tassi risultassero superiori al limite stabilito dalla legge per l’anti usura non si avrà più l’obbligo di pagare il mutuo.

Inoltre si avrà il diritto di richiedere un indennizzo all’istituto bancario con la conseguenza di poter ottenere la cancellazione definitiva, la revoca dei pagamenti del mutuo sull’immobile e per concludere la possibilità di tenersi l’immobile stesso.

Per constatare se il tasso d’interesse del mutuo è regolare oppure no, basterà rivolgersi a CENTROPROFESSIONISTI e richiedere una preanalisi delle criticità nel proprio contratto di mutuo.

In pochi giorni otterrete una documentazione con relativa consulenza circa la migliore strategia per ottenere le tutele del caso .

A breve sarà possibile visualizzare la documentazione ufficiale , insieme all’autorizzazione della Cassazione, tutto ciò sarà utile per avvalorare il diritto di cancellazione del mutuo e dimostrare che le quote d’interesse versate dovranno essere rimborsate alla parte mutuataria.

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi sul sito online dell’associazione Confconsumatori.