Equitalia controlla non solo il tuo conto corrente ma anche quelli a te collegati .
Anagrafe dei rapporti finanziari: l’agente della riscossione può accedere anche alle informazioni dei conti correnti non direttamente intestati al contribuente.
Abbiamo spesso parlato dell’Anagrafe dei conti correnti [1]: la banca dati in uso all’Agenzia delle Entrate e ad Equitalia, alimentata dalle informazioni in tempo reale fornite da banche e poste, con l’intera mappatura dei conti correnti degli italiani: rapporti, saldi, prelievi e versamenti, ma anche deposito titoli, cassette di sicurezza, carte di credito e di debito. Insomma, grazie a questo maxi cervellone – che altro non è che una sezione dell’Anagrafe tributaria – il fisco è in grado di sapere tutto ciò che passa sui conti correnti degli italiani. Anche Equitalia può accedere all’Anagrafe dei conti ma a due condizioni: – l’accesso deve essere autorizzato dal direttore generale dell’Agente della riscossione; – l’accesso deve essere effettuato da un dipendente di Equitalia individuato in modo selettivo dall’Agente stesso della riscossione, in base a valutazioni di competenza e professionalità tra quelli che già utilizzano la procedura a.r.c.o. per l’accesso all’anagrafe tributaria ed il cui rapporto di lavoro con Equitalia duri da almeno due anni [2]. Dunque, una verifica assai utile per chi, per esempio, è stato oggetto di un pignoramento del conto corrente da parte di Equitalia – attività che, per ovvie considerazioni, ha presupposto una “sbirciatina” nell’Anagrafe dei conti – è quella di accertarsi se, nel caso di specie, l’ispezione da parte del dipendente di Equitalia è avvenuta nel rispetto dei due predetti presupposti. Diversamente potrebbe essere illegittimo l’intero pignoramento.
Ciò che, però, in molti ignorano è che l’Anagrafe dei conti (o anche detta Anagrafe dei rapporti finanziari) non controlla solo i rapporti direttamente intestati ai contribuenti, ma anche quei rapporti su cui questi ultimi abbiano facoltà di operare in virtù di uno specifico tipo di collegamento con il soggetto intestatario del rapporto (si pensi, per esempio, ai rapporti tra moglie e marito; nipote e zia anziana; socio e società, ecc.). Vale allora la pena, tanto per chiarire questo aspetto oscuro, verificare in quali ipotesi Equitalia possa controllare i conti non direttamente intestati al contribuente/debitore. Si parla, comunque, di situazioni in cui vi è sempre una cointestazione del rapporto di conto corrente. Tali sono i casi di: – cointestazione a persona giuridica (per es. società) su cui il soggetto ha pieni poteri di firma: nel caso di presenza di un rapporto di rappresentanza di altri soggetti; – cointestazione al delegante: in caso di rilascio di deleghe, procure o autorizzazione ai mandati; – cointestazione col delegato: in caso di acquisizione di deleghe, procure o di mandati autorizzati; – cointestazione al garante: in caso di garanzie ricevute da terzi; – cointestazione col garantito: in caso di garanzie prestate in favore di terzi; – delegato occasionale: nelle ipotesi di soggetto che materialmente esegue l’operazione su conto o extra-conto; – in tutti gli altri casi di qualunque natura, anche di appartenenza a gruppi e anche al fine dell’attribuzione di particoli condizioni sui conti.
[1] Art. 35 co. 25 DL n. 223/2006.
[2] Art. 35 co. 26-bis DL n. 223/2006 e provv. Agenzia Entrate del 18.12.2006. –