Preventivo obbligatorio per lavori in casa: questo e altre novità nel nuovo codice dei consumatori
Per le manutenzioni e le riparazioni, e più in generale per tutti i lavori in casa, il preventivo diviene obbligatorio. Lo stabilisce il nuovo Codice del Consumo sui diritti dei consumatori, entrato in vigore il 13 giugno scorso.
La revisione è stata attuata dal D. Lgs.21/2014, che recepisce la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
Le novità introdotte sono di interesse per i consumatori, ma anche per i tecnici progettisti o direttori dei lavori per conoscere i diritti dei propri clienti.
Di seguito l’elenco delle novità più interessanti:
- il termine per recedere da contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali dei venditori passa da 10 giorni lavorativi a 14 giorni solari
- se i venditori non adempiono all’obbligo di dare informativa completa sul diritto di recesso, il termine per esercitare il recesso è pari ad un anno a partire dallo scadere dei 14 giorni; se la comunicazione avviene nel frattempo, scatta da quel momento per una durata di 14 giorni
- in caso di recesso, il rimborso delle somme eventualmente pagate deve avvenire entro 14 giorni
- in caso di recesso l’eventuale bene acquistato deve essere restituito entro lo stesso termine e deve essere in “normale stato di conservazione”
- vengono fatti rientrare tra i contratti sottoscritti fuori dai locali commerciali del venditore anche quelli sottoscritti nei suddetti locali ma DOPO che il consumatore è stato avvicinato personalmente in altro luogo e poi lì condotto
- per i contratti sottoscritti al telefono, il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato la proposta d’ordine o comunque il contratto, quindi in un momento successivo rispetto alla telefonata in sé; non sono addebitabili costi aggiuntivi legati al mezzo di pagamento, come carte o appunto telefono
- per tutti i contratti di acquisto di beni scatta il termine di consegna di 30 giorni se sul contratto non è specificato un termine diverso; se non viene rispettato il termine di consegna, contrattuale o di legge, può scattare la risoluzione del contratto dopo aver intimato la consegna entro un termine “supplementare” (rispetto a prima, si amplia quindi il concetto generale della risoluzione per inadempimento sancita dal codice civile, art. 1453)
- sempre per i contratti di acquisto di beni per i quali del trasporto si occupa il venditore, sul consumatore non deve gravare alcun rischio di perdita o danneggiamento dei beni, fino al momento in cui non ne entra in possesso
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