Quando pagare il TFR?
Ogni lavoratore, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto a una retribuzione differita: il trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento è calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (art. 1 L. 297/1982).
La legge detta le modalità di calcolo del tfr, ma non dispone nulla in merito ai termini di corresponsione. Per far luce su tale aspetto è necessario riferirsi alla giurisprudenza, secondo l’orientamento della quale il diritto del lavoratore al tfr sorge al momento della cessazione del rapporto.
Nel caso in cui in tale momento non dovessero essere disponibili gli indici Istat relativi all’ultimo periodo il tfr deve comunque essere pagato, e le differenze conseguenti alla rivalutazione potranno essere pagate successivamente, a conguaglio.
L’assenza di indici Istat aggiornati non legittima il datore di lavoro a pagare il tfr in un momento successivo alla conclusione del rapporto. In caso di pagamento ritardato, sono dovuti sia la rivalutazione che gli interessi, da calcolarsi sulla somma dovuta al lordo delle ritenute fiscali e contributive.
In relazione al momento dal quale far decorrere gli interessi e le rivalutazioni, due sono le interpretazioni giurisprudenziali:
1. Decorrono dal giorno della loro effettiva conoscenza
2. Decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tale incertezza nell’orientamento della giurisprudenza non è assoluta, infatti vi sono casi in cui modalità e scadenze di pagamento possono essere regolamentate da eventuali clausole contrattuali (che prevedano, ad esempio, dilazioni di pagamento), oppure da contratti collettivi.
A titolo di esempio si riportano le previsioni di contratti collettivi che risolvono a monte (almeno in parte) i dubbi interpretativi relativi ai termini del pagamento del tfr:
Ccnl 7.7.1999 per i lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica (Confapi), art. 20:
“il pagamento del tfr avverrà entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare ai fini della rivalutazione del fondo tfr”
Ccnl 22.1.1999, turismo, art. 72:
“quando ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione meccanografica centralizzata delle retribuzioni lo impediscono, la liquidazione del trattamento dovrà comunque avvenire non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.
È tuttavia doveroso prendere atto che, al di là di norme contrattuali o di sottili interpretazioni giuridiche, è oramai invalsa la consuetudine per le aziende di retribuire il TFR nel mese successivo al mese di risoluzione del rapporto di lavoro, senza che tale consuetudine provochi gravi impugnative o vertenze sindacali.
Massimo Orbene
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